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punto-informatico.it : Legge Stanca: il punto del fallimento Inviato da : capretta Martedì, 20 Maggio 2008 - 12:50 [ Edit ] [ Delete ]
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E così apprendiamo, dalle parole del CNIPA, che a quattro anni dall'entrata in vigore della legge Stanca e a tre dalla emanazione dei criteri attuativi, su 1.426 home page di siti di pubbliche amministrazioni centrali, soltanto 42 rispettano 8 dei 22 requisiti tecnici di accessibilità fissati dal Decreto Ministeriale del 2005.
Viene da chiedersi: e le centinaia di migliaia di pagine interne? Ma soprattutto: e le amministrazioni periferiche (Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane ecc.), infinitamente più numerose di quelle centrali? Non si sa. Pur su una platea così esigua, il CNIPA è così costretto a prendere atto che ad oltre quattro anni dall'emanazione della Legge Stanca ed a circa tre anni dalla sua entrata in vigore non sono ancora soddisfacenti i risultati raggiunti su questo fronte dalla Pubblica Amministrazione Centrale e da quella Locale. Ciò nonostante, la colpa non sarebbe della legge - che anzi possiede un impianto normativo ben strutturato, peraltro molto apprezzato ed assunto a modello anche a livello europeo - ma della classe dirigente.
Che la legge sia ben scritta è opinione altamente opinabile. Senza pretesa di esaustività, ricordiamone cinque peccati capitali:
1. la legge non contiene una norma che dica espressamente che i siti delle pubbliche amministrazioni devono essere accessibili; 2. sono i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, dice la legge, che devono prevedere il rispetto dei ventidue requisiti tecnici, così che un'amministrazione che realizza un sito internamente non è costretta a realizzare un sito accessibile; 3. la sanzione della nullità assoluta del contratto è talmente spropositata rispetto alla violazione da essere inapplicabile. Di più, la legge non dice cosa succede nel caso in cui, pur firmato, il contratto non sia rispettato e il sito inaccessibile, rimettendo il tutto alla buona volontà delle amministrazioni; 4.per individuare i soggetti tenuti all'applicazione delle legge, si è scelta la via - pessima - da un lato di rifarsi alla nozione di pubblica amministrazione contenuta nel Testo Unico del Pubblico Impiego (complessa per la sua parte) e, dall'altro, di elencare alla rinfusa i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 3, senza alcuna organicità. Dubito molto che gli estensori della disposizioni si rendessero conto di cosa stavano parlando; 5. la legge è a costo zero. Il che significa che reperire i soldi per la sua attuazione è compito dei diretti interessati. Che poi questo avvenga, come qualcuno ha suggerito, con dei risparmi (come diminuire il numero delle pagine pubblicate, affermazione che non vale la pena commentare), piuttosto che in altro modo, sono problemi loro
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